Il Tribunale Amministrativo della Sardegna ha fatto chiarezza. Con il proprio ricorso la Cagliari Calcio ha ottenuto anzitutto avanti al TAR da parte del Comune di Quartu Sant'Elena la revisione in autotutela, anche se parziale, dell'ordinanza 75/2013, con il riconoscimento significativo che le opere come i c.d. "formaggini" (ossia, le tribune a quarto di cerchio) erano state autorizzate dallo stesso Comune con la Determina 769/2012. Sono residuate solo opere non rilevanti - come affermato nello stesso provvedimento del TAR odierno -, oltretutto eseguite per la maggior parte su specifiche richieste della Commissione di Vigilanza, per le quali la Cagliari Calcio, pur riaffermando le proprie ragioni circa la loro autorizzazione, ha potuto presentare - come sempre si era dichiarata pronta a fare - un'istanza di variante in corso d'opera, non essendo ancora stati conclusi i lavori. Ciò ha determinato - come riconosciuto dal TAR - il cessare degli effetti dell'ordinanza impugnata. Il provvedimento odierno è importante anche laddove riconosce che le opere in contestazione residue non sono rilevanti e sono state eseguite su indicazioni della CPVLPS, così segnando auspicabilmente anche una prognosi favorevole e rapida dell'istanza di variante presentata. Lascia tuttavia perlomeno perplessi che il Comune di Quartu Sant'Elena, nel mentre riconosce avanti al TAR la vigenza della Determina 769/2012, lo stesso giorno comunica l'avvio di un procedimento per la verifica della "correttezza amministrativa e della validità" di quel suo stesso provvedimento a circa un anno dalla sua adozione non tenendo conto del totale affidamento della Cagliari Calcio sui provvedimenti comunali sulla base dei quali ha realizzato a sue spese lavori di rilievo. Cagliari Calcio S.p.A |
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